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Mediazione Mediatore Firenze
Lo studio possiede una adeguata competenza per affiancarvi in ogni fase della mediazione.

L’associato Fossati Massimiliano nell’anno 2010 ha frequentato e superato il “CORSO DI PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE PER MEDIATORI”, corso svolto in conformità al decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 18 Ottobre 2010 n. 180 e PDG 4 Novembre 2010. Detto corso è stato organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, il quale Ente, è stato accreditato con PDG del 01/10/2009 del Ministero della Giustizia tra i soggetti accreditati a tenere corsi di formazione previsti dal D.M. 23 Luglio 2004 n. 222 e dal D.M. 18 Ottobre 2010 n. 180.
L’associato Fossati Massimiliano è iscritto nell’elenco del conciliatori presso vari organismi presenti nella Regione Toscana.

Che cos'è la Mediazione?

Il decreto legislativo 28 del 2010 definisce la mediazione come “l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

La mediazione viene esercitata da un terzo imparziale (il mediatore) che cerca di comporre il conflitto di interessi tra le parti o ponendosi quale facilitatore di un accordo spontaneo che può nascere tra le parti, o formulando una proposta di accordo che le parti sono libere di accettare o rifiutare.

Questa procedura può essere attivata dalle parti solo per i conflitti di interessi relativi a diritti disponibili. In alcuni casi, a decorrere dal 21 marzo 2011, la mediazione sarà obbligatoria.

La parte che vorrà intraprendere un giudizio in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, dovrà preliminarmente invitare la controparte a partecipare al procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La mediazione non è una forma alternativa di giustizia, ma è una forma complementare ad essa finalizzata alla soddisfazione degli interessi.

Non è alternativa perché il ricorso al procedimento di mediazione non impedisce alle parti in caso di insuccesso della mediazione di rivolgersi all’autorità giudiziaria per soddisfare i propri interessi, ma è ad essa complementare, perché il buon funzionamento della mediazione può senz’altro contribuire a defatigare le aule giudiziarie dalla notevole mole di contenzioso civile.

Allo stesso tempo la corretta applicazione nei giudizi contenziosi dei sistemi sanzionatori dei comportamenti scorretti delle parti nel corso del procedimento di mediazione può garantire il migliore funzionamento della mediazione.

Nella mediazione non bisogna rispettare il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato né il principio del contraddittorio. Le parti potranno trovare l’accordo di conciliazione, anche coinvolgendo interessi originariamente non prospettati, che ampliano la torta negoziale.

Il mediatore potrà sentire le parti congiuntamente o separatamente, e da questi incontri dovrà trarre gli elementi per tentare di facilitare un accordo spontaneo tra le parti, e ove esso non si raggiunga spontaneamente, confezionare una proposta, di accordo, se richiesta, equilibrata che induca le parti ad accettarla ed a definire il conflitto di interessi.

  • Cos’è la mediazione?
    E’ definita mediazione l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale (definito mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti:

    • sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva);
    • sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva).

    La conciliazione è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione con il supporto degli organismi, ovvero enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (privi, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti), iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia.

  • Quali sono i vantaggi della mediazione?
    La mediazione è un istituto giuridico nuovo e studiato per essere efficiente.

    La mediazione è caratterizzata da minime formalità richieste dal procedimento.

    La mediazione ha tempi molto rapidi (120 giorni), diversamente dalla lentezza dei processi.

    La mediazione comporta spese legali molto contenute e ridotte rispetto a quelle processuali.

    La mediazione guarda al complessivo rapporto tra le parti: si avvale di un soggetto terzo ed imparziale, il mediatore, che ha il compito di assistere le parti nella ricerca di una composizione non giudiziale della controversia per mezzo di accordi amichevoli tendenti a ridefinire obiettivi, contenuti e tempi dei rapporti tra le parti, senza effettivi vincitori e vinti, ma guardando al complessivo rapporto tra di esse anche nell’ottica di una prospettiva futura.
  • Quali sono i tipi di mediazione?
    Sono stati previsti, in linea generale, tre tipi di mediazione:

    1) facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti;

    2) obbligatoria (entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
    4 marzo 2010 n. 28, ex art. 24), quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a particolari materie, ovvero:
    • condominio;
    • diritti reali;
    • divisione;
    • successioni ereditarie;
    • patti di famiglia;
    • locazione;
    • comodato;
    • affitto di azienda;
    • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
    • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
    • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
    contratti assicurativi, bancari e finanziari;

    3) giudiziale, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purché prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
    L’istituto della mediazione non può riguardare:

    • i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
    • i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all’art. 667 c.p.c.;
    • i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;
    • i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata;
    • i procedimenti in camera di consiglio;
    l’azione civile esercitata nel processo penale.
  • Come si avvia una mediazione?
    Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, senza precludere altre negoziazioni volontarie e paritetiche o le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
    La domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un'istanza presso l’organismo competente. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
    L'istanza deve indicare: 1) l'organismo, 2) le parti, 3) l'oggetto e 4) le ragioni della pretesa. (Ed anche il valore della stessa).
    Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
    La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

    All’atto del conferimento dell’incarico l’avvocato è tenuto ad informare l’assistito in modo chiaro e per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle sue agevolazioni fiscali; il documento così formato e sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato all’atto introduttivo nell’eventuale giudizio; diversamente, sarà il giudice ad informare la parte della facoltà di intraprendere un procedimento di mediazione.

    Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
  • Quanto dura il procedimento di mediazione?
    Il procedimento di mediazione ha una durata di quattro mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione (oppure dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa) e non si computa ai fini delle disposizioni sulla cd ragionevole durata del processo
  • Quanto costa il procedimento di mediazione?
    Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.

    Sono determinati con decreto ministeriale: a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
    b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati; c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è obbligatoria.
    Alle parti che hanno corrisposto l'indennità ai mediatori è riconosciuta un’agevolazione fiscale in forma di credito d'imposta fino a 500 euro, che deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.

  • Come funziona il procedimento di mediazione?

    Viene presentata la domanda di mediazione

    Il responsabile dell’organismo designa un mediatore, fissando il primo incontro tra le parti (non oltre quindi giorni dal deposito della domanda)

    Viene data comunicazione all’altra parte (se sono necessarie competenze tecniche particolari, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari)

    Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo ed il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole.

    se si raggiunge l’accordo (conciliazione), il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti

    l’accordo (non contrario all’ordine pubblico o a norme imperative), che può prevedere il pagamento di somme di denaro per ogni violazione ulteriore o inosservanza, viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede l’organismo, previo accertamento della regolarità formale;
    il verbale omologato è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

    se non si raggiunge l’accordo:
    inizia il processo civile

    quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, vi sono importanti effetti sulle spese processuali.
    Ovvero il giudice:
    a) esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa;
    b) condanna al pagamento delle spese processuali di controparte;
    c) condanna al versamento di un’ulteriore somma, di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

  • È garantita la riservatezza?
    Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo è tenuto all’obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell’insuccesso della mediazione. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni delle parti, conosciute nel procedimento di mediazione
  • Quali sono gli obblighi del mediatore?
    Il mediatore e i suoi ausiliari non possono percepire compensi direttamente dalle parti oppure assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati (con l’esclusione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio). Il mediatore, inoltre, deve:
    • sottoscrivere, per ciascuna mediazione per la quale e' designato, una dichiarazione di imparzialità;
    • informare subito l'organismo e le parti quando esistono ragioni che pregiudichino l'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
    • formulare le proposte di conciliazione rispettando l'ordine pubblico e le norme imperative;
    • corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo. Su istanza di una delle parti, il responsabile dell'organismo può sostituire il mediatore. Nel caso in cui la mediazione sia svolta dal responsabile dell'organismo, il regolamento individua l’organo competente a decidere sull'istanza.
  • Riferimenti Legislativi
 
   
 
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